(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
      della Regione Emilia-Romagna n. 85 del 13 settembre 1997)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                          Principi generali
 
  1.  I  consiglieri regionali si costituiscono in gruppi, secondo le
disposizioni dello Statuto e le modalita' stabilite  dal  Regolamento
interno del Consiglio.
  2.  L'Ufficio  di  Presidenza  del  Consiglio  accerta  e  dichiara
l'avvenuta costituzione e la consistenza,  numerica  di  ogni  gruppo
consiliare.
  3.  Ogni  gruppo  consii'iare  puo'  adottare un regolamento per il
proprio funzionamento. Il regolamento e'  comunicato  all'Ufficio  di
Presidenza,  che  ne  prende  atto.  Ogni  eventuale regolamentazione
riguardante il gruppo misto predisposta e  adottata  dall'Ufficio  di
Presidenza.
  4.  Il  Consiglio  regionale,  attraverso  l'Ufficio di Presidenza,
assicura ai gruppi consiliari, e per loro tramite ai consiglieri, nei
modi e nei limiti previsti dallo Statuto e dalla presente  legge,  la
disponibilita'  del  personale e dei mezzi necessari all'assolvimento
delle loro funzioni.
  5. Il Consiglio regionale, con le modalita' e gli effetti  previsti
dalla  presente legge, svolge controlli sulla gestione dei contributi
in denaro erogati ai gruppi ai sensi degli articoli 3 e 4,  comma  5,
con  oneri a carico del bilancio del Consiglio regionale. I controlli
mirano esclusivamente verificare che i contributi assegnati al gruppo
non siano devoluti a fini diversi dal funzionamento e dalla attivita'
istituzionale dei gruppi stessi, secondo le norme dello Statuto,  del
Regolamento interno del Consiglio e della presente legge.
  6.  I  negozi  giuridici  posti comunque in essere dai gruppi nella
loro attivita' fanno capo  esclusivamente  alla  responsabilita'  del
Presidente del gruppo.
  7.  L'Ufficio  di Presidenza delibera, oltre al disciplinare di cui
all'art. 2, comma 3,  regole  applicative  della  presente  legge,  e
risolve gli eventuali problemi di interpretazione della legge stessa.
 
                             Sezione II
        Sedi, contributi e personale per i gruppi consiliari