(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 85 del 13 settembre 1997) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Principi generali 1. I consiglieri regionali si costituiscono in gruppi, secondo le disposizioni dello Statuto e le modalita' stabilite dal Regolamento interno del Consiglio. 2. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio accerta e dichiara l'avvenuta costituzione e la consistenza, numerica di ogni gruppo consiliare. 3. Ogni gruppo consii'iare puo' adottare un regolamento per il proprio funzionamento. Il regolamento e' comunicato all'Ufficio di Presidenza, che ne prende atto. Ogni eventuale regolamentazione riguardante il gruppo misto predisposta e adottata dall'Ufficio di Presidenza. 4. Il Consiglio regionale, attraverso l'Ufficio di Presidenza, assicura ai gruppi consiliari, e per loro tramite ai consiglieri, nei modi e nei limiti previsti dallo Statuto e dalla presente legge, la disponibilita' del personale e dei mezzi necessari all'assolvimento delle loro funzioni. 5. Il Consiglio regionale, con le modalita' e gli effetti previsti dalla presente legge, svolge controlli sulla gestione dei contributi in denaro erogati ai gruppi ai sensi degli articoli 3 e 4, comma 5, con oneri a carico del bilancio del Consiglio regionale. I controlli mirano esclusivamente verificare che i contributi assegnati al gruppo non siano devoluti a fini diversi dal funzionamento e dalla attivita' istituzionale dei gruppi stessi, secondo le norme dello Statuto, del Regolamento interno del Consiglio e della presente legge. 6. I negozi giuridici posti comunque in essere dai gruppi nella loro attivita' fanno capo esclusivamente alla responsabilita' del Presidente del gruppo. 7. L'Ufficio di Presidenza delibera, oltre al disciplinare di cui all'art. 2, comma 3, regole applicative della presente legge, e risolve gli eventuali problemi di interpretazione della legge stessa. Sezione II Sedi, contributi e personale per i gruppi consiliari